Statuto
dell’Associazione
“Coro Polifonico Arturo Borsari”

ex “Coro Polifonico della Biblioteca di Segrate”

 

 

Approvato il 13 settembre 2007
Modificato il 19 giugno 2008 (art. 4)
Modificato il 5 settembre 2012 (art. 1)
Modificato il 15 novembre 2017 (art. 1 e 7)

 

Art. 1 – Costituzione e sede

È costituita l’Associazione denominata “Coro Polifonico Arturo Borsari”, ex “Coro Polifonico della Biblioteca di Segrate”, con sede nel Comune di Segrate (MI), presso il Sig. Renato Alberto Finazzi, in Via Don Minzoni 1. Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune o altri Comuni e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

Art. 2 – Finalità e attività

L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, garantisce i diritti inviolabili della persona e le pari opportunità tra uomo e donna.

Scopo dell’Associazione è lo studio e la diffusione in forma pubblica e privata, della musica, con particolare riferimento a quella corale, per mezzo di concerti, rassegne e quant’altro opportuno e compatibile con tali finalità.

L’Associazione considera preminente l’impegno allo studio, all’analisi, all’approfondimento collettivo e individuale non solo delle singole composizioni musicali, ma anche di tutte le problematiche tecniche, culturali, sociali, connesse al fatto musicale, ritenendo queste attività occasione di arricchimento personale. A questo scopo l’Associazione potrà avvalersi di collaborazioni esterne con esperti nel settore della musica corale.

Art. 3 – Durata e Anno Sociale

La durata dell’Associazione è illimitata. L’anno Sociale parte dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4 – Soci

Possono fare parte dell’Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività siano interessate a collaborare con l’Associazione per il raggiungimento dei fini statutari. Sono aderenti alla Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione in qualità di soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di soci ordinari.

“Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa”.

La compilazione, nonché l’aggiornamento del Registro dei Soci spetta al Presidente e/o al Vice Presidente.

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi: decesso; decadenza per mancato pagamento della quota associativa; dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; per delibera ed esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità . Al Socio è in ogni caso garantito il diritto di contraddittorio.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

  • osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
  • versare la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea;
  • svolgere le attività preventivamente concordate;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

I Soci hanno diritto di:

  • frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
  • partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente;
  • conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  • discutere e approvare i rendiconti economici;
  • eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 6 – Gli Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni; possono essere assunte esclusivamente dai Soci iscritti da almeno un anno e che abbiano compiuto i 18 anni di età. Ai Soci che ricoprono cariche associative, spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Art. 7 – L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea è composta da tutti i Soci maggiorenni che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L’Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno. Le riunioni dell’Assemblea vengono ordinariamente convocate dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto e/o verbale da comunicare a ogni Socio almeno 15 (quindici) giorni prima. L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% degli associati. L’Assemblea dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente ogni qualvolta ne sussistano chiari ed urgenti motivi, oppure sia stata richiesta dalla metà più uno dei Soci.

L’Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio che potrà riceverne non più di una. L’Assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno.

I compiti dell’Assemblea in sede ordinaria sono:

  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • deliberare in merito al programma delle attività;
  • approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
  • deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell’anno sociale successivo;
  • ratificare i provvedimenti di competenza della stessa adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  • fissare l’ammontare della quota associativa annuale;
  • deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

I compiti dell’assemblea in sede Straordinaria sono:

  • deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  • deliberare su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Vice Presidente o da altra persona incaricata e sono sottoscritti dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 6 (sei) membri eletti tra i Soci dall’Assemblea Ordinaria. Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione contenente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 4 (quattro) Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Vice Presidente o di altro Consigliere incaricato che firma insieme al Presidente. Lo stesso rimane a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso, stilare il programma delle manifestazioni e prendere i contatti necessari alla loro realizzazione;
  • predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea secondo le proposte della presidenza;
  • dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
  • predisporre il piano di liquidazione dell’Associazione in caso di scioglimento;
  • deliberare circa l’ammissione dei Soci;
  • deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei Soci.

In caso di dimissioni o decesso di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione dal primo dei non eletti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio. Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. E’ autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati rilasciando liberatorie e quietanza. È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente tutti i suoi poteri vengono esercitati dal Vice Presidente o da altro componente del Consiglio Direttivo delegato.

Art. 10 – Bilancio

L’esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto Economico e Finanziario all’Assemblea dei Soci entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico le entrate e le uscite di competenza.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione. Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva, l’utilizzo del quale è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei Soci.

Le Entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • quote di iscrizione e periodiche, nonché quote saltuarie da parte di Soci ordinari in conformità con le delibere dell’Assemblea;
  • contributi volontari da parte di Soci ordinari;
  • contributi, lasciti, donazioni da parte di Enti, Amministrazioni, Istituti, nonché persone fisiche o giuridiche interne o esterne all’Associazione, purché non vincolanti l’Associazione a finalità non conformi a quelle statutarie.

Art. 11 – Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa. A norma dell’art. 21 del c.c. il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell’Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo fungerà da comitato liquidatore e dovrà redigere un piano di liquidazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria.

Il patrimonio dell’Associazione sarà totalmente devoluto in conformità alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 28/96.

Art. 13 – Norme generali

I partecipanti a qualsiasi titolo alle attività dell’Associazione, sia presso la Sede che al di fuori di essa, esonerano l’Associazione stessa e gli organi sociali da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni, danni o malori che avessero a verificarsi o a subire con qualsivoglia conseguenza o a qualunque causa essi siano dovuti o comunque attribuibili. I Soci si impegnano a rendere edotti di quanto sopra i terzi (parenti, amici, estranei) che per qualsiasi motivo partecipino, invitati o no, alle attività dell’Associazione.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti.